1.) Standard di qualità commerciale ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale |
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Ai sensi del RQCT (allegato A della delibera ARERA n. 526/2021/R/tlr e s.m.i) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale.
STANDARD SPECIFICI
STANDARD GENERALI
Indennizzi automatici ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale indicati, l’esercente deve accreditare all’utente un indennizzo automatico secondo le condizioni previste dal RQCT.
L'indennizzo automatico base corrisponde a 30 Euro per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW) e a 70
Euro per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW). Solo nel caso di risposta motivata a reclamo
scritto di un utente di minori e di medie dimensioni l'indennizzo automatico base corrisponde sempre a 30 Euro.
L’indennizzo base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito: - se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, entro 45 giorni solari dal termine ultimo concordato per l'esecuzione della prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo o, nei casi di
lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 45 giorni solari ma entro 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l'esecuzione della prestazione, è corrisposto il
doppio dell'indennizzo automatico base; - se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l'esecuzione della prestazione, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’indennizzo verrà accreditato all’utente attraverso detrazione dall’importo addebitato nel primo documento di fatturazione utile. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subìto.
Ai sensi del TIMT (Allegato A, Delibera ARERA 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale relativi alla misura:
Indennizzi automatici ai sensi del TIMT relativo alla misura In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 18 del TIMT, l’esercente corrisponde all’utente, in occassione del primo documento di fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a: a) trenta (30) euro, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW); b) settanta (70) euro, per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW). Tali indennizzi automatici base sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base; b) se l’esecuzione della prestazione avviene otre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; c) se l’esecuzione della prestazione avviene otre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’esercente non è tenuto a corrispondere l’indenizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause: a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionale per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; b) cause imputabili all’utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.
L’ersercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
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3.) Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla qualità
tecnica ai sensi del RQTT
Ai sensi del RQTT (Allegato A, Delibera ARERA 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr e s.m.i.)
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di
esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità tecnica:
Indicatore |
Livello
specifico |
Grado di rispetto nell’anno 2024 |
Durata massima delle
interruzioni del servizio, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 13 del RQTT, avvenute senza il preavviso di cui all'articolo 14 del RQTT |
12 ore, se avvenute nel
periodo invernale
24 ore, se avvenute nel periodo estivo |
n. d.
n. d. |
Indennizzi automatici ai sensi del RQTT relativo alla qualità tecnica
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all'articolo 20 del RQTT, l'esercente corrisponde all'utente, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico base calcolato mediante la seguente formula:
|base = min{K*Pcontr;|max}
dove:
- K è il coefficiente che indica l'entità dell'indennizzo base specifico alla potenza dell'utente, pari a 0,5 euro/kW;
- Pcontr è la potenza contrattuale dell'utente interessato dal mancato rispetto dello standard di qualità, espressa in kW;
- Imax è il cap applicato all'indennizzo automatico base, pari a 600 euro.
Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nel riavvio della fornitura del servizio al singolo utente, come indicato di seguito:
a) è corrisposto l'indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard;
b) è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo;
c) è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo triplo dello standard.
L'esercente non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause:
d) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionale per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
e) cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenze o incidenti, per fatti non imputabili all'esercente.
L'esercente, nei casi in cui l'utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
TITT
Il testo normativo TITT (allegato A alla delibera nr. 344/2023/R/tlr e s.m.i.) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA regola la trasparenza dei servizi nel settore del teleriscaldamento.
Servizio di pronto intervento
Il servizio di pronto intervento per le segnalazioni di dispersioni di acqua o vapore dalla rete, irregolarità o
interruzioni nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno: +39 0474
687724.
I-39032 Sand in Taufers_Campo Tures
Von-Ottenthal-Weg_Via von Ottenthal 2/C
Tel. +39 0474 646 004
Bereitschaftsdienst-Servizio di reperibilità +39 0474 687724
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