Esercizio del diritto di recesso


L’utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio di teleriscaldamento in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese. L’utente esercita tale diritto presentando all’esercente una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete.
Nel caso in cui il recesso avvenga prima della naturale scadenza del contratto, all’utente potrà essere addebitato un corrispettivo di salvaguardia a copertura dei costi di allacciamento. Il corrispettivo di salvaguardia è calcolato secondo i criteri di cui all’art. 7.1 del TUAR (Allegato A alla deliberazione ARERA 463/2021/R/tlr e s.m.i).*
* L’ammontare del corrispettivo di salvaguardia è determinato in funzione del momento in cui avviene il recesso.
Il corrispettivo di salvaguardia applicabile all’utente è pari a:


a) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso;
b) in tutti i casi diversi dalla precedente lettera a), alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente, al netto di eventuali contributi pubblici e il corrispettivo totale applicato all’utente.


Il corrispettivo di salvaguardia viene applicato per: a) 5 anni per un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce energia termica; b) 10 anni, per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettere a).